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Legge 24/12/2003 n. 350

189. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee.

190. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.

191. Alla legge 24 dicembre 1957 n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accorda ti da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003 n. 179, nonché con l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002 n. 289».

192. L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.

193. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel secondo periodo, le parole: «diversi da» sono sostituite dalla seguente: «inclusi ».

194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998 n. 174, anche al fine di dare attuazione ai princìpi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis, del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell’adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l’immediata decadenza della concessione, l’immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l’immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente, incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l’immediata decadenza dalla concessione, l’immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l’immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell’articolo 8 del decretolegge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.

195. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004».

196. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento».

197. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981 n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».

198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un’unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.

199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni.

200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.

201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:

a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;

b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e la morte;

c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.

202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2005.

204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004.

205. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1978 n. 250, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi». Il decreto di cui all’articolo 51, comma 2bis, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

206. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo la parola: «Lampedusa,» sono inserite le seguenti: «nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,».

207. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999 n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.

 

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